Sent.C. Cass. 02/03/2005, n. 4427 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/03/2005, n. 4427

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Obbligo di visura registri immobiliari - Inosservanza - Responsabilità del notaio.
1. In relazione alla inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 Cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 Cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita di un immobile che era risultato gravato da uso civico e del quale il venditore era solo colono perpetuo, condannando il notaio, in solido con il venditore, alla restituzione del prezzo, oltre accessori).

Conf. Cass. 24 gennaio 2003 n. 1128 [R=W24GE031128]; 15 giugno 1999 n. 4946 [R=W15G994946]. Ved. Cass. 26 gennaio 2004 n. 1330 R. Sugli obblighi e le responsabilità del notaio ved. Cass. 23 dicembre 2004 n. 23934 R (Insussistenza dell'obbligo per il notaio di visure ipotecarie in caso di autentificazione di scrittura privata preparata da altri); 13 settembre 2004 n. 18376 R (Omessa segnalazione del notaio all'acquirente di un vincolo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di compravendita - Conseguenze); 10 agosto 2004 n. 15424 R (Criteri di accertamento, da parte del notaio, della identità di chi sottoscrive un atto); 23 luglio 2004 n. 13825 R (Obbligo del notaio, per una compravendita immobiliare, di visure catastali ed ipotecarie; e suo diritto al relativo compenso) Codice civile - Art. 1176 (Diligenza nell'adempimento) - «(c.1) Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. (c.2) Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».
(Cod. civ. artt. 1176 e 2236)

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