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Sent.C. Cass. 09/08/2003, n. 12048

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1. Appalti - Dipendenti dell’appaltatore - Azione per il pagamento diretta contro il committente - Ex art. 1676 Cod. civ. - Utilizzabilità da dipendenti del subappaltatore contro subcommittente - Ammissibilità.
1. La previsione contenuta nell’art. 1676 Cod. civ., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell’appaltatore hanno, nei confronti del committente, un’azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all’attività lavorativa prestata per eseguire l’opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto.

1a. (IOP.3) - Ved. Cass. 15 luglio 2003 n. 11074 R
(Cod. civ. art. 1676)

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