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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8119
Sent.C. Cass. 24/10/2007, n. 22304
Sent.C. Cass. 24/10/2007, n. 22304
Sent.C. Cass. 24/10/2007, n. 22304
1. Appalti - Dipendenti dell’appaltatore - Azione diretta contro il committente - Ex art. 1676 C.c. per il pagamento di retribuzioni - Ammissibilità
1. In materia di appalto, l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 Cod. civ., per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del debitore e che, d’altra parte, si tratta di un’azione «diretta», incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell’appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all’art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della «par condicio creditorum»), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all’attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio.
1. Conforme a Cass. 10 marzo 2001 n. 3559 R
Ved. Anche «Sui diritti e doveri dei dipendenti dell’appaltatore».
1a. Sui diritti dei dipendenti dell’appaltatore e sulla loro possibilità di agire contro il committente ved. C.Stato V 1 agosto 2007 n. 4273 R [L’art. 86, c. 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, con l’aggiungere la lett. b-bis all’art. 3, c. 8 del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 ha poi previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati), un documento unico di regolarità contributiva (DURC)]; Cass. 19 aprile 2006 n. 9048 R (Effetti dell’azione diretta contro il committente da parte dei dipendenti dell’appaltatore di opera pubblica, ex art. 1676 Cod. civ., per il pagamento di retribuzioni); 9 agosto 2004 n. 15359 R (1. È ammissibile anche, in caso di sopravvenuto fallimento dell’appaltatore, l’azione diretta contro il committente da parte dei dipendenti dell’appaltatore, ex art. 1676 Cod. civ., per il pagamento di retribuzioni. - 2. La normativa per l’azione diretta contro il committente da parte dei dipendenti dell’appaltatore ex art. 1676 Cod. civ., per il pagamento di retribuzioni, è compatibile con la normativa sul sequestro del corrispettivo dell’appalto. - 3. L’azione diretta contro il committente da parte dei dipendenti dell’appaltatore ex art. 1676 Cod. civ. per il pagamento di retribuzioni, è inefficace in caso di cessione di credito dell’appaltatore); 23 agosto 2004 n. 16577 R e 12 agosto 2004 n. 15731 R (conformi alle prime due massime della Cass. 2004/15359); 9 agosto 2003 n. 12048 R (La previsione dell’art. 1676 Cod. civ., in base a cui i dipendenti dell’appaltatore hanno il diritto di agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante); 15 luglio 2003 n. 11074 R (Il committente, cui il cessionario del credito dell’appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell’appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 Cod. civ.); S.U. 18 dicembre 2002 n. 18054 R (Sull’art. 3 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, che per i debiti retributivi dell’appaltatore prevede la responsabilità in solido dell’ente pubblico committente e pone quest’ultimo nella qualità di coobbligato nei doveri dell’appaltatore verso i dipendenti, ma non gli attribuisce la posizione di datore di lavoro); 10 marzo 2001 n. 3559 R (1. L’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai suoi dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 1676 Cod.civ., per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore-datore di lavoro. - 2. L’art. 1676 Cod.civ. che consente agli ausiliari dell’appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell’art. 357 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F e 2 febbraio 2001 n. 1510 R (Il committente che paga, ai sensi dell’art. 1676 Cod.civ., i dipendenti dell’appaltatore fino alla concorrenza del credito di questi dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione); 27 settembre 2000 n. 12784 R (Dalla norma dell’art. 1676 Cod.civ. deriva una solidarietà passiva fra appaltatore e committente, che non diventa comunque parte del rapporto di lavoro); 4 settembre 2000 n. 11607 R (L’azione dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente è distinta ed autonoma rispetto a quella contro l’appaltatore); 12 luglio 1999 n. 7361 R (Nel giudizio del dipendente dell’appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod.civ., l’appaltatore non ha l’obbligo di partecipare); 14 dicembre 1998 n. 12551R e 20 aprile 1998 n. 4007 R (Sulla controversia relativa all’azione dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente ha competenza il giudice del lavoro); 20 novembre 1998 n. 11753 R (Sulla differenza fra le azioni dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod.civ. o ex art. 3 L. 1960/1369); 24 ottobre 1996 n. 9303 R (L’azione dei dipendenti dell’appaltatore ex art. 1676 Cod.civ. è fondata sul rapporto di locatio operarum); 6 marzo 1985 n. 1857 R
Ved. Anche «Sui diritti e doveri dei dipendenti dell’appaltatore».
1n. Codice civile - Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente) - Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
[Cod.civ. art. 1676 (1n)] |
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