Sent.C. Cass. 09/08/2004, n. 15359 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/08/2004, n. 15359

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1. Appalti - Dipendenti dell'appaltatore - Azione diretta contro il committente - Ex art. 1676 Cod. civ. per il pagamento di retribuzioni - Ammissibilità - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Irrilevanza. 2. Appalti ll.pp. - Dipendenti dell'appaltatore - Azione diretta contro il committente - Ex art. 1676 Cod. civ. per il pagamento di retribuzioni - Norma compatibile con quella sul sequestro del corrispettivo d'appalto. 3. Appalti - Dipendenti dell'appaltatore - Azione diretta contro il committente - Ex art. 1676 Cod. civ. per il pagamento di retribuzioni - Inefficace in caso di cessione di credito dell'appaltatore.
1. In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 Cod. civ., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore - datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e che, d'altra parte, si tratta di un'azione «diretta», incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della «par condicio creditorum»), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio. 2. L'art. 1676 Cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» - si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con l'art. 351 della citata legge n. 2248 del 1865, limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l'appaltatore - datore di lavoro; ne deriva che, nell'ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all'osservanza delle norme sulla contabilità della pubblica amministrazione, in relazione alla esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti dell'ente committente. 3. Il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 Cod. civ.

1. e 2. Conforme a Cass. 10 marzo 2001 n. 3559 R 3. Conforme a Cass. 15 luglio 2003 n. 11074 R 1, 2 e 3a. - Sui diritti dei dipendenti dell'appaltatore e sulla loro possibilità di agire contro il committente ved. Cass. 9 agosto 2003 n. 12048 R (La previsione dell'art. 1676 Cod. civ., in base a cui i dipendenti dell'appaltatore hanno il diritto di agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante); 15 luglio 2003 n. 11074 R (Il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 Cod. civ.); S.U. 18 dicembre 2002 n. 18054 R (Sull'art. 3 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, che per i debiti retributivi dell'appaltatore prevede la responsabilità in solido dell'ente pubblico committente e pone quest'ultimo nella qualità di coobbligato nei doveri dell'appaltatore verso i dipendenti, ma non gli attribuisce la posizione di datore di lavoro); 10 marzo 2001 n. 3559 R (1. L'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai suoi dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 Cod. civ., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro. - 2. L'art. 1676 Cod. civ. che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F) e 2 febbraio 2001 n. 1510 R (Il committente che paga, ai sensi dell'art. 1676 Cod. civ., i dipendenti dell'appaltatore fino alla concorrenza del credito di questi dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione); 27 settembre 2000 n. 12784 R (Dalla norma dell'art. 1676 Cod. civ. deriva una solidarietà passiva fra appaltatore e committente, che non diventa comunque parte del rapporto di lavoro); 4 settembre 2000 n. 11607 R (L'azione dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente è distinta ed autonoma rispetto a quella contro l'appaltatore); Cass. 12 luglio 1999 n. 7361 R (Nel giudizio del dipendente dell'appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod. civ., l'appaltatore non ha l'obbligo di partecipare); 14 dicembre 1998 n. 12551 R e 20 aprile 1998 n. 4007 R (Sulla controversia relativa all'azione dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente ha competenza il giudice del lavoro); 20 novembre 1998 n. 11753 R (Sulla differenza fra le azioni dei dipendenti dell'appaltatore contro il committente ex art. 1676 Cod. civ. o ex art. 3 L. 1960/1369); 24 ottobre 1996 n. 9303R (L'azione dei dipendenti dell'appaltatore ex art. 1676 Cod. civ. è fondata sul rapporto di locatio operarum) ; 6 marzo 1985 n. 1857 R
(Cost. art. 3; Cod. civ. art. 1676) (Cod. civ. art. 1676; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 351 e 357) R (Cod. civ. art. 1676)

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