FAST FIND : GP6135

Sent.C. Cass. 07/01/2003, n. 53

49329 49329
1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Liquidazione in base alla tariffa forense - Necessità - Limiti - Collegio arbitrale a composizione mista - Liquidazione in base ad art. 814, c. 2, Cod.proc.civ..
1. In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorario, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1° aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tuttavia, tale disposizione, contenuta nella disciplina dei compensi per l'attività forense anche stragiudiziale e pertinente, quindi, ai soli soggetti iscritti al relativo albo e solo nei loro confronti vincolante, non può trovare applicazione con riguardo ai collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio (nella specie, solo tre componenti su cinque erano avvocati, gli altri due componenti essendo ingegneri), rimanendo, in siffatta ipotesi, applicabile il disposto dell'art. 814, c. 2, Cod.proc.civ.

1. Conf. Cass. 26 agosto 2002 n. 12490 R 1a. (ARB.4) - Sul compenso agli arbitri che siano anche avvocati, da determinare in base alla tariffa professionale forense (come da tabella allegata al punto 9, D.M. 5 ottobre 1994 n. 585), ved. Cass. 7 gennaio 2003 n. 53 R ; 23 settembre 2002 n. 13840 R ; 26 agosto 2002 n. 12490 R ; 19 marzo 2001 n. 3935 R 12 marzo 2001 n. 3035 [R=W12M013035] 1n. - Codice di procedura civile - Art. 814 - (2°c.) Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale (omissis).
(Cod.proc.civ. art. 814, c. 2; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)

Dalla redazione