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Sent.C. Cass. 06/04/2001, n. 5158

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Obbligo di diligenza ex art. 1176, c. 2, Cod.civ. e buona fede - Fattispecie - Caso di esonero dalle visure per compravendita di immobile.
1. L'opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti; pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante sull'immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 Cod.civ. e della buona fede.

1a. Ved. Cass. 1° febbraio 2001 n. 1394R.
(Cod.civ. art. 1176, 2° comma)

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