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Sent. C. Cass. 02/07/2010, n. 15726

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1. Notaio - Obblighi e responsabilità - Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Conoscenza o sospetto del notaio di una iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile - Obbligo del notaio, anche se esonerato dalle visure, di informare le parti
1. Secondo la consolidata giurisprudenza della C. S., l’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 C.c., c. 2, e della buona fede.

1. Come testualmente Cass. 6 aprile 2001 n. 5158 R 1a. (NOT-OBR) - Sugli obblighi e responsabilità del notaio ved. Cass. 1 dicembre 2009 n. 25270 R e 12 ottobre 2009 n. 21612 R (Notaio espressamente esonerato, per concorde volontà delle parti, dalle visure catastali ed ipotecarie - Validità - Condizioni). Ved. anche «Responsabilità del notaio»
(Cod. civ. art. 1176, c. 2)

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