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Sent.C. Cass. 26/09/2000, n. 12758

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1. Danni - Risarcimento - Obbligazioni pecuniarie - Maggior danno da svalutazione monetaria - Determinazione - Differenza fra saggio interessi legali e tasso di svalutazione.
1. In tema di risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie, quando il maggior danno cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 1224 Cod. civ. è costituito dalla svalutazione monetaria, il relativo ulteriore risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza tra il saggio degli interessi legali e il tasso della svalutazione, con la conseguenza che va riconosciuta la sola rivalutazione (con decorrenza dal giorno della mora) ove la relativa entità sia superiore al tasso degli interessi legali.

1a. Sul risarcimento danni, come debito di valore (e non pecuniario o di valuta che dir si voglia) ved. Cass. 18 agosto 1998 n. 8165R (Criterio di calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi); Cass. 24 luglio 1998 n. 7298R (Computo degli interessi su importi rivalutati per singoli incrementi o su importo rivalutato in base ad un indice medio); Cass. 1° luglio 1997 n. 5845R (Risarcimento danni per inadempimento contrattuale: debito di valore, su cui quindi spettano rivalutazione monetaria ed interessi); Cass. 13 marzo 1995 n. 2898R (Calcolo rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT; con esclusione del cumulo degli interessi legali sulla somma rivalutata); Cass. 7 marzo 1995 n. 2656[R=W7M952656] (Rivalutazione e interessi sono cumulabili); Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712R (Sull'onere di prova del danneggiato e sul calcolo degli interessi); Cass. 21 maggio 1994 n. 5002R (Come Cass. 1° luglio 1997 n. 5845); Cass. 4 maggio 1994 n. 4321R (Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° c., Cod. civ.: presuppone la prova anche utilizzando parametri fissi come gli indici ISTAT).
(Cod. civ. art. 1224, 2° c.)

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