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Sent.C. Cass. 01/07/1997, n. 5845

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1. Risarcimento danni per inadempimento contrattuale - E' debito di valore - Spettano rivalutazione monetaria e interessi.
1. Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi, ai sensi dell'art. 1224 Cod. civ., va invece riconosciuto per i debiti di valore (fra i quali è compreso anche quello di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale) per i quali la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

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