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Sent.C. Cass. 24/07/1998, n. 7298

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1. Danni - Risarcimento - Debito di valore - Interessi - Computo sui singoli incrementi per rivalutazione ovvero su un indice medio - Necessità.
1. Nelle obbligazioni di valore, come quella di risarcimento del danno da illecito aquiliano, è inammissibile computare gli interessi da ritardo nell'adempimento sulla somma rivalutata al momento della liquidazione; il computo dei suddetti interessi va invece effettuato sui singoli incrementi nominali della somma originaria, secondo gli indici di rivalutazione monetaria, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio.

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