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Sent.C. Cass. 13/03/1995, n. 2898

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1. Danni - Obbligazioni pecuniarie - Liquidazione con rivalutazione secondo gli indici ISTAT - Interessi legali sulla somma rivalutata - Cumulabilità - Esclusione.
1. Nel caso in cui la liquidazione del danno per l'insediamento di un'obbligazione pecuniaria venga effettuata rivalutando la somma dovuta in base agli indici Istat, al danno presunto, costituito dagli interessi moratorî al tasso legale, in concreto, per cui non è possibile riconoscere sulla somma rivalutata ulteriori interessi; infatti, gli interessi legali, decorrenti di diritto a carico del debitore in mora (art. 1224, 1° c., C.c.), hanno natura e funzione risarcitoria e non sono, quindi, cumulabili all'importo della rivalutazione (art. 1224, 2° c.), che è destinato soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto dalla liquidazione degli interessi stessi.

1. Ved. Cass. 15 ottobre 1992 n. 11275[R=W15O9211275], 4 marzo 1993 n. 2544[R=W4M932544]. Conf. Cass. 17 marzo 1994 n. 2538[R=W17M942538]. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 27 gennaio 1995 n. 990.R
Cod. civ. art. 1224 e 2901

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