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Sent.C. Cass. 13/09/2000, n. 12080

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Obbligo di motivazione - Limiti.
1. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ.

1a. Sulla adesione del giudice, senza obbligo di specifica motivazione, alle conclusioni della C.T.U. a meno che le parti ed i loro consulenti abbiano confutato quelle conclusioni, ved. Cass. 24 marzo 2000 n. 3517R (Adesione del giudice alle conclusioni di una delle due C.T.U.: non è necessaria l'indicazione delle ragioni di dissenso dall'altra); Cass. 22 febbraio 2000 n. 1975R (È illegittima la generica adesione del giudice alle conclusioni della C.T.U., in presenza di puntuali censure); Cass. 18 dicembre 1999 n. 14272R (L'adesione del giudice alle conclusioni della C.T.U. può comprendere la sua valutazione anche di parte della consulenza eccedente i limiti del mandato); Cass. 14 settembre 1999 n. 9814R (Sulle condizioni perché non sia necessaria apposita motivazione della adesione del giudice alle conclusioni della C.T.U.); Cass. 26 aprile 1999 n. 4138R (Idem).
(Cod. proc. civ. art. 360 n. 5)

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