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Sent.C. Cass. 11/09/2000, n. 11936

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1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Criterio distintivo.
1. Requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono ravvisabili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) -, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro; il rischio economico dell'attività lavorativa e la forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e sono utilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione), fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, il giudice del merito, con la sentenza confermata dalla Corte suprema, aveva ritenuto correttamente qualificato contrattualmente nell'ambito del lavoro autonomo - in relazione alla piena autonomia delle modalità di esecuzione, nell'ambito delle direttive impartite, pur in presenza di un compenso fisso giornaliero e di un obbligo di esclusiva - un'attività di supervisione delle officine produttive della convenuta, di gestione del magazzino, di controllo di qualità e di ispezione presso i fornitori).

1a. Ved. Cass. 2 settembre 2000 n. 11502R, 23 agosto 2000 n. 11045R.

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