FAST FIND : GP4678

Sent.C. Cass. 26/05/2000, n. 6937

47872 47872
1. Arbitri - Compenso - Liquidazione - Ex art. 814 Cod. proc. civ. - Interpretazione.
1. Il Presidente del Tribunale, adito a norma dell'art. 814 Cod. proc. civ. per la liquidazione del compenso degli arbitri, ben può procedere all'esame e all'interpretazione della clausola compromissoria se tale attività è volta ad individuare il limite della competenza degli arbitri al fine della determinazione del valore della controversia; la suddetta interpretazione non è censurabile in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. se non per violazione di legge.

1a. Sul compenso degli arbitri ved. Cass. 19 maggio 2000 n. 6513R (Possono essere arbitri anche gli avvocati con liquidazione dell'onorario in base alla tariffa professionale e non a criteri equitativi).
(Cost. art. 111; Cod. proc. civ. art. 814)

Dalla redazione