Sent.C. Cass. 21/01/2000, n. 645 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/01/2000, n. 645

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Opposizione - Contraddittori necessari.
1. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319 sono contraddittori necessari il detto ausiliare del giudice e i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso; ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al Collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al consulente tecnico d'ufficio, ma altresì alla controparte, dovendo in difetto essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 comma 2 Cod. proc. civ.

Ved. Cass. 15 gennaio 2000 n. 404R e 22 dicembre 1999 n. 14456R.
(Cod. proc. civ. art. 112, 2° comma; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11)R

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