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Sent.C. Cass. 10/05/2000, n. 5984

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Riconoscimento da parte dell'appaltatore - Conseguenze. 2. Appalti - Difetti dell'opera - Eliminazione a spese appaltatore - Spesa necessaria - Quantificazione.
1. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno ad eliminarli da parte dell'appaltatore implicano non soltanto l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l'esonero dalla garanzia previsto dall'art. 1667 Cod. civ., ma determinano altresì l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai "ex adverso" riconosciuti e quindi svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario. 2. La responsabilità dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, va quantificata nella spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi anche ove questa comporti l'integrale rifacimento dell'opera.

Sul riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore ved. Cass. 25 gennaio 1999 n. 664R (Il riconoscimento e l'eliminazione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento anche della sua responsabilità per danni né la conseguente rinuncia alla prescrizione); 22 ottobre 1997 n. 10364R; 26 giugno 1995 n. 7216R; 11 agosto 1990 n. 8202R; 6 luglio 1990 n. 7174[R=W6L907174] (Col riconoscimento dei difetti - che è implicito nell'impegno dell'appaltatore alla loro eliminazione - nasce un'obbligazione nuova svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ex art. 1667 Cod. civ., soggetta all'ordinario termine di prescrizione di 10 anni); 14 aprile 1995 n. 4276R e 11 agosto 1990 n. 8202R (L'ammissione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore implica il suo riconoscimento dei difetti medesimi, il quale sussiste anche se poi egli contesti o neghi di doverne rispondere); 10 giugno 1994 n. 5677R.
(Cod. civ. art. 1667)

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