Sent.C. Cass. 11/10/1999, n. 11365 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/10/1999, n. 11365

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1. Appalti oo.pp. - Variante - Pagamento dei lavori - Presupposti - Disposti da P.A. - Ordine scritto del Direttore lavori e certificato di ultimazione lavori - Insufficienza.
1. In materia di appalto di opere pubbliche, il pagamento di opere non previste in contratto si giustifica solo quando variazioni o addizioni siano state disposte dalla P.A. nei limiti di legge ovvero siano state riconosciute indispensabili all'esecuzione dell'opera e meritevoli di collaudo e sempreché l'importo totale dell'opera, compreso i lavori extra contratto, rientri nei limiti di spesa approvata; pertanto, non sono sufficienti a giustificare il pagamento né l'ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme della P.A., laddove l'ordine non indichi gli estremi della approvazione nelle forme di legge, né la certificazione di ultimazione lavori, che contenga la constatazione che l'opera è stata eseguita secondo il progetto e il contratto, in quanto essa certificazione ha la sola funzione di accertare l'avvenuta esecuzione dell'opera, non equivale ad accettazione della stessa e non preclude eventuali contestazioni in ordine alla quantità dei lavori eseguiti.

1a. (VAR.1 e 1s) Sui presupposti per il pagamento di varianti negli appalti di opere pubbliche ved. Cass. 25 novembre 1996 n. 10428R (Dalla pronuncia del collaudatore sulla indifferibilità ed indispensabilità dei lavori aggiuntivi al contratto eseguiti dall'impresa, non discende un diritto di questa a compenso per quei lavori se manca il consenso o riconoscimento dell'Amministrazione); Cass. 26 maggio 1994 n. 5172R (Variazioni all'appalto eseguite senza ordine scritto del direttore dei lavori sono regolarizzate da successiva perizia di variante approvata dalla Giunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio comunale sciolto e in via di rinnovo; ne consegue diritto dell'appaltatore al compenso anche in caso di mancata ratifica del nuovo Consiglio comunale); Cass. 25 settembre 1990 n. 9701[R=W25S909701] [L'Amministrazione appaltante non ha l'obbligo di pagare varianti eseguite in un appalto di lavori pubblici su ordine illegittimo del direttore dei lavori anche se è ammissibile la conseguente azione di arricchimento senza causa contro la stessa Amministrazione (rimanendo irrilevante l'esperibilità di altra azione contro il direttore dei lavori)].
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 20, 103 e 107)[R=RD25MA95,A=20]

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