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Sent.C. Cass. 30/03/1999, n. 3041

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1. Appalti Danni a terzi Responsabilità del committente Come custode ex art. 2051 Cod. civ. Limiti.
1. Il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito in appalto la ristrutturazione e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori.

1a. Ved. Cass. 23 marzo 1999 n. 2745R; Cass. 6 maggio 1998 n. 4577R.
(Cod. civ. art. 2051)

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