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Ord.C. Cass. 19/11/1998, n. 991

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - A carico di architetto - Fase dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine e ricorso per cassazione - Norme rispettivamente applicabili - Giudizio dinanzi alle Sezioni unite civili della Cassazione - Contraddittori necessari - P.M. e Consiglio dell'Ordine locale.
1. Ai procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Ordine degli architetti sono applicabili le norme del Codice di procedura penale solo con riguardo allo svolgimento dinanzi al Consiglio nazionale, non anche con riguardo al ricorso per cassazione, al quale si applicano invece le norme del Codice di rito civile; ne consegue che il ricorso contro la deliberazione del Consiglio nazionale deve svolgersi dinanzi alle Sezioni unite civili, dal momento che solo esse (e non quelle penali) sono competenti a risolvere problemi di incompetenza ed eccesso di potere e che, nel giudizio così instaurato, sono contraddittori necessari sia il Consiglio locale dell'Ordine, in quanto autorità irrogante la sanzione e perciò controinteressata al suo mantenimento, sia il P.M., in quanto portatore, in materia disciplinare, di un interesse pubblico da tutelare.

1a. (NF-ING GIUDISC.3-1) Sui procedimenti e provvedimenti disciplinari per ingegneri ed architetti ved. Cass. S.U. 25 maggio 1998 n. 5204 R (Sulla notificazione a mezzo posta del ricorso al Consiglio nazionale dei geometri); Cass. S.U. 8 maggio 1998 n. 4667R (Possibile utilizzazione da parte del giudice - nel giudizio disciplinare contro professionisti - anche di prove raccolte in giudizio penale); Cass. S.U. 21 novembre 1997 n. 11622R (Giudizio disciplinare per mancato versamento di contributi annuali al Consiglio dell'ordine degli ingegneri); Cass. S.U. 10 ottobre 1997 n. 9860R [garanzia del contraddittorio nel procedimento disciplinare (nella specie davanti al Consiglio nazionale geometri)]; Cass. S.U. 25 settembre 1997 n. 9431 R (Secondo l'art. 7 del D.M. 1° ottobre 1948R, in un procedimento disciplinare a carico di ingegnere, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri nomina il relatore; può, quindi, come tale, nominare se stesso); Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6223 R (Incensurabilità, in sede di ricorso in cassazione, degli apprezzamenti di merito del Consiglio nazionale dei professionisti); Cass. S.U. 2 giugno 1997 n. 4904R (Specificazione delle decisioni in materia disciplinare del Consiglio dell'ordine architetti, impugnabili dinanzi al Consiglio nazionale); Cass. S.U. 2 giugno 1997 n. 4911 R (Ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale ingegneri, ammissibili per eccesso di potere ed incompetenza ex art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2357[R=RD235725] ed anche per violazione di legge ex art. 111 Cost.); Cass. S.U. 16 aprile 1997 n. 3286 R [1. Per la regolare composizione del Consiglio nazionale ingegneri - anche quando opera come collegio di disciplina - è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti; 2. La delibera del Consiglio nazionale ingegneri in materia disciplinare deve essere sottoscritta esclusivamente dal presidente e dal segretario; 3. Questione di correttezza professionale di un ingegnere che collabora con un geometra al quale risalga la visione globale e la progettazione dell'opera] e relativa nota 1a.

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