Sent.C. Cass. 10/10/1997, n. 9860 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/10/1997, n. 9860

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1. Professionisti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Garanzia del contraddittorio - Obbligo di convocazione delle parti - Audizione congiunta - Necessità - Limite.
1. Nei procedimenti disciplinari giurisdizionali (nella specie, davanti al Consiglio nazionale dei geometri) il contraddittorio è assicurato dal dovere del Collegio di convocare le parti prima della decisione, mettendole in grado di esporre le loro ragioni ove ne facciano esplicita richiesta; a tal fine è necessario che la loro audizione avvenga in maniera congiunta o, quanto meno, in maniera tale che ciascuna, prima di concludere, conosca il contenuto delle deduzioni della controparte.

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