Sent.C. Stato 16/10/1998, n. 1306 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 16/10/1998, n. 1306

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Volumetria condonabile - Superabile in base a concessione poi annullata od ottenuta con attività illecita. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Ottenuta con illecito penale - Esiste ma è illegittima. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Ex art. 39 L. 1994 n. 724 - Concessione annullata - Volumetria maggiore del limite condonabile - Effetti. 4. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Diritti dei terzi per violazione distanze - Permangono - Loro possibili azioni. 5. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Domanda di condono con documentazione incompleta - Invito della P.A. a presentarla - Necessità. 6. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria - Parere Commissione edilizia - Non necessario.
1. Il limite di cubatura edilizia condonabile si può superare, ai sensi dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, ai fini della sanatoria di opere edilizie costruite in base a concessione edilizia che sia stata ottenuta con attività illecita oppure che sia stata successivamente annullata. 2. La concessione edilizia ottenuta commettendo un illecito penale (come corruzione, abuso d'ufficio) non è inesistente per carenza di potere ma bensì illegittima per cattivo uso del potere pubblico. 3. La norma dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 che consente di superare il limite dei 750 m3 condonabili in caso di concessione edilizia annullata va interpretata nel senso che in ipotesi di concessione edilizia annullata l'opera condonabile è quella conforme alla concessione edilizia medesima quanto alla cubatura, se superiore a 750 m3 (se inferiore, opera la regola generale della condonabilità fino a 750 m3); ne consegue l'inapplicabilità del condono edilizio nei casi di opera superiore a 750 m3, difforme, riguardo alla cubatura, dalla concessione edilizia annullata; devono invece ritenersi condonabili le opere realizzate in base a concessione edilizia annullata dalla quale esse siano difformi in aspetti, diversi dalla cubatura, che in regime ordinario sarebbero suscettibili di concessione in sanatoria (come p.e., parziali difformità, sanabili, di finestre, distribuzione interna e simili). 4. Il condono edilizio interessa i rapporti fra la pubblica Amministrazione e il privato costruttore, che può fruirne anche se l'edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali; restano però naturalmente illesi i diritti dei terzi che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive. 5. La domanda di condono edilizio che contenga una documentazione incompleta non può essere rigettata, sussistendo l'onere dell'Amministrazione di invitare l'interessato a integrare la documentazione mancante. 6. Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria nell'ambito del condono edilizio il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo.

4. Ved. Cass. 2 dicembre 1995 n. 12459 R, 13 aprile 1995 n. 4270R, 11 maggio 1994 n. 4577R, 7 febbraio 1991 n. 1276.[R=W7F911276] 5. Ved. anche art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994 n. 724R, come modificato dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662R. 6. Ved. C. Stato II 20 giugno 1990 n. 595[R=WCS20G90595], T.A.R. Valle d'Aosta 27 febbraio 1989 n. 6, T.A.R. Toscana 21 dicembre 1988 n. 2082.
(L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39)R

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