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Sent.C. Stato 04/12/1998, n. 1603

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Procedimento - Violazione del principio di continuità - Irrilevanza - Condizione. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Sigillo - Ceralacca - Sufficienza - Timbro dell'impresa su materia molle - Non necessario.
1. L'aggiudicazione di una gara d'appalto effettuata dopo un procedimento nel quale il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni di gara di cui all'art. 71 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 non è stato esattamente osservato può essere egualmente legittima qualora le interruzioni e le sospensioni dei lavori da parte della Commissione giudicatrice - che hanno comportato un tempo considerato eccessivo per la verifica delle offerte e relativa documentazione presentate - siano giustificate da fattori eccezionali o semplicemente dalla complessità dei lavori che hanno reso necessarie più sedute. 2. Nelle gare d'appalto la certezza della provenienza e della non manipolazione della busta contenente l'offerta è garantita dalla ceralacca applicata sui suoi lembi senza che occorra l'apposizione su materia molle del fregio dell'impresa.

1a. (NF-GARE PROC.2) Sul principio della continuità del procedimento di una gara d'appalto - enunciato, per i pubblici incanti, dall'art. 71 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ("Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo") - e sull'obbligo della sua osservanza, ved. Csi 16 settembre 1998 n. 477R (Salvo i casi eccezionali in cui la continuità è obiettivamente impedita); C. Stato IV 15 luglio 1992 n. 689R (La violazione del principio di continuità comporta l'invalidità della gara, a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche). 2a. (NF-GARE OFF.4) Conf. C. Stato VI 10 giugno 1998 n. 937R. Sulle modalità a garanzia della segretezza dell'offerta ved. C. Stato IV 12 febbraio 1997 n. 105R (Controfirma della busta).
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 71)

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