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Sent. CGAR. Sicilia 06/05/1998, n. 291

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Rientranze e sporgenze ad angolo retto - Criterio di misurazione.
1. Per le misurazioni ai fini del rispetto delle distanze fra edifici stabilite dalle norme, nel caso di edifici nei cui lati si presentino rientranze e sporgenze ad angolo retto si devono considerare le perpendicolari condotte reciprocamente, senza tenere conto delle rientranze delle pareti, dalle rette congiungenti i punti di massima sporgenza dei lati di ciascuno degli edifici in esame.

1. Ved. C. Stato V 24 novembre 1990 n. 792[R=WCS24N90792]. 1a. Ved. Cass. 29 agosto 1997 n. 8240R (Distinzione fra sporti ornamentali, irrilevanti, e sporti strutturali); 5 aprile 1997 n. 2964R; 26 novembre 1996 n. 10497R; 16 novembre 1996 n. 10064R (Distanze tra fabbricati da computare dai punti di massima sporgenza); C. Stato V 19 marzo 1996 n. 268R (Sul computo delle sporgenze ai fini delle distanze); Cass. 24 novembre 1995 n. 12163R e 12 aprile 1995 n. 4195R (Si distinguono le sporgenze costituenti corpo di fabbrica dagli sporti con funzione meramente ornamentale); 25 febbraio 1995 n. 2156R; 11 dicembre 1992 n. 13109R (Nella misurazione delle distanze va esclusa la computabilità degli sporti di dimensione modesta e con funzione ornamentale. Ved. anche Cass. 21 dicembre 1992 n. 13529R (Sulla sporgenza di manufatto dal suolo e la verifica ai fini dell'osservanza delle distanze legali).

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