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Sent.C. Cass. 23/08/1991, n. 9053

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Opposizione al decreto di liquidazione - Decorrenza del termine ex art. 11, 4° c. L. 1980 n. 319. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Spese rimborsabili in caso di onorari determinati in misura fissa - Vacazioni per le convocazioni e spese di scritturazione prospetti contabili - Esclusione
1. Ai fini della tempestività dell'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 4° c. L. 8 luglio 1980 n. 319, il previsto termine di venti giorni decorre esclusivamente dalla comunicazione del decreto, senza che siano configurabili equipollenti di siffatto mezzo di conoscenza del provvedimento di liquidazione. 2. Tra le spese rimborsabili al consulente tecnico d'ufficio, nel caso in cui si sia proceduto alla determinazione degli onorari in misura fissa, non possono essere comprese né le vacazioni concernenti le convocazioni per le operazioni peritali, comportando tale forma di determinazione del compenso la liquidazione di una somma comprensiva di tutte le attività preordinate all'espletamento dell'incarico, né la spesa sostenuta per la scritturazione di prospetti contabili da parte di un amanuense, non essendo tale spesa prevista dall'art. 7 L. 8 luglio 1980 n. 319.

1. Sul termine di 20 gg. per il ricorso al Tribunale contro il decreto del Giudice istruttore di liquidazione del compenso al C.T.U., ved. Cass. 27 luglio 1988 n. 4777 R 2. Sulle Tabelle ministeriali a cui adeguarsi in sede di liquidazione dell'onorario del C.T.U., ved. Cass. 21 maggio 1990 n. 4569.[R=W21MA904569] 1. e 2. Ved. nota 1. e 2. a Cass. 23 agosto 1991 n. 9052.R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 7 e 11 4° c.R

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