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Sent.C. Cass. 14/11/1994, n. 9562

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1. Appalto - Difetti dell'opera - Derivanti da direttive impartite dal committente - Esonero appaltatore da responsabilità - Esclusione.
1. Nel contratto di appalto, l'appaltatore, quando non sia espressamente vincolata alla rigida osservanza delle direttive del committente, dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa e, perciò, risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole.

1. Conf. Cass. 13 marzo 1992 n. 3050 R. Ved. Cass. 28 maggio 1988 n. 3656 [R=W28MA883656], 11 gennaio 1989 n. 80 R, 31 gennaio 1989 n. 593 R, 13 marzo 1992 n. 3050 R Ved. Cass. III 28 ottobre 1994 n. 8904.R
C.c. art. 1655

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