Sent.C. Cass. 23/04/1997, n. 3520 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 23/04/1997, n. 3520

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Progetto predisposto da terzi - Obbligo di verifica dell'idoneità e segnalazione delle carenze al committente - Mancata previsione di manufatti od accorgimenti necessari alla funzionalità dell'opera - Rilevanza.
1. Il principio secondo cui l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico designato dal committente (e salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica), è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto a cui è chiamato a dare esecuzione, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza dello stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati, trova applicazione anche quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti o manufatti necessari per rendere le opere appaltate tecnicamente valide e funzionali rispetto alle esigenze del committente. (Nella specie la Corte suprema ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore per la realizzazione di locali destinati a magazzino per i quali era stata omessa la necessaria impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti laterali, poggianti contro il terreno).

1. Ved. Cass. 14 novembre 1994 n. 9562 R (L'appaltatore risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente).

Dalla redazione