Sent. C. Cass. 16/07/1994, n. 6695 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 16/07/1994, n. 6695

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 17 L. 1967 n. 765 - Norme di salvaguardia adottate dalla Regione - Limiti minimi inderogabili - Effetti - Sostituzione delle norme dei regolamenti locali meno restrittive - Norme che prevedono distanze maggiori - Operatività. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni in violazione delle norme di regolamenti locali - Rilevanza nei rapporti tra privati - Rilascio della concessione edilizia - Ininfluenza.
1. In tema di distacchi tra costruzioni, le norme di salvaguardia dettate dalla Regione, in attuazione del disposto dell'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, sono inderogabili e cogenti al limite minimo di distanza tra edifici e sostituiscono le previsioni degli strumenti urbanistici locali solo quando queste siano meno restrittive, mentre non comportano modificazione delle norme regolamentari edilizie preesistenti che impongono distacchi tra costruzioni maggiori e più ampi di quel limite. 2. La licenza edilizia ha il limitato scopo di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non trasforma l'attività del privato in attività di interesse generale e lascia impregiudicati gli eventuali limiti privatistici che precludano la costruzione, per cui, nonostante la concessa licenza edilizia, resta sindacabile da parte del giudice l'operato di chi ha effettuato la costruzione per quanto riguarda il concreto accertamento di eventuali violazioni delle norme del regolamento edilizio sulle distanze legali.

1. Conf. Cass. 11 gennaio 1992 n. 249 R e 20 maggio 1991 n. 5670[R=W20MA915670]. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 14 luglio 1994 n. 6582R. 2. Conf. Cass. 9 aprile 1987 n. 3497 [R=W9A873497] e 26 aprile 1983 n. 2852.[R=W26A832852]
C.c. art. 873 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 1 C.c. artt. 871, 872, 873 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31

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