FAST FIND : GP1952

Sent.C. Cass. 01/06/1994, n. 5328

45146 45146
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Reclamo ex art. 11 L. 1980 n. 319 - All'organo giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - Emissione del provvedimento da parte dello stesso Collegio - Irrilevanza - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
1. Nel sistema adottato dall'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice, deve ritenersi suscettibile di reclamo al Tribunale o alla corte d'appello cui appartiene il giudice o presso cui esercita le funzioni il Pubblico ministero, ovvero nel cui circondario ha sede il Pretore che ha emesso il relativo decreto, anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato già pronunciato dallo stesso Collegio, essendo il reclamo non già un mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività, e, quindi, idoneo a sottrarlo allo straordinario e residuale rimedio del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.

1. Ved. Cass. 14 maggio 1990 n. 4126 R (Sulla opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio). 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 21 aprile 1994 n. 3812.R
Cost. art. 111 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11 R

Dalla redazione