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Sent.C. Cass. 31/03/2006, n. 7633

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Provvedimento del giudice - Suscettibile di reclamo ex art. 11 L. 80/319.
1. Nel sistema adottato dall'art. 11 della L. n. 319 del 1980, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice deve ritenersi suscettibile di reclamo, che non è un mezzo di impugnazione, da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività, con la conseguenza che contro il provvedimento ancora impugnabile con il suddetto ricorso non è proponibile il rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

1. Ved. Cass. 16 ottobre 1998 n. 10250; [R=W16O9810250] 1 giugno 1994 n. 5328 R
(Cost. art. 111; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11) R

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