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Ord.C. Cass. 15/11/1995, n. 818

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione - Opposizione ex art. 11, 6° comma L. 1980 n. 319 - Contrasto con artt. 3 e 24 Cost. - Questione non manifestamente infondata.
1. In tema di opposizione contro la liquidazione di compensi a periti, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 6° comma L. 8 luglio 1980 n. 319, che richiama l'art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti dinanzi al Collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto alla controparte.

1. Ved. Cass. 1 giugno 1994 n. 5328 R 1a. Come nota 1a. e 2a. a Cass. 2 novembre 1995 n. 11403.R
Cost. artt. 3 e 24 ; L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 29 [R=L79442,A=29]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11, 6° c. R

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