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Sent.C. Cass. 10/06/1994, n. 5648

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1. Società di professionisti - Divieto ex artt. 1 e 2 L. 1939 n. 1815 - Ambito di operatività - Attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto alla progettazione - Esclusione.
1. Il divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, quale l'attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri (artt. 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815), sussiste qualora l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i detti professionisti consiste, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, in un'opera di progettazione d'ingegneria civile, interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto all'indicata progettazione (attività di cosiddetto consulting engineering).

1. Sulla ammissibilità della costituzione di società aventi ad oggetto l'attività propria di categorie professionali individuate, Cass. 30 gennaio 1985 n. 566 R, 6 dicembre 1986 n. 7263,R 7264[R=W6D867264] e 7265[R=W6D867265], 5 novembre 1993 n. 10942[R=W5N9310942], 2 marzo 1994 n. 2053 R
C.c. artt. 1418, 2229, 2230 e 2231 ; L. 23 novembre 1939 n. 1815, artt. 1 e 2 ; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 5 lett. b) R

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