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Sent.C. Cass. 29/11/1995, n. 12351

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1. Società di professionisti - Divieto ex art. 2 L. 1939 n. 1815 - Ambito di operatività - Richiesta di agibilità ed accatastamento capannoni - Esercizio dell'attività da parte di società a responsabilità limitata - Estensione del divieto - Conseguente nullità del contratto con l'impresa richiedente.
1. Non può essere esercitata da una società a responsabilità limitata l'attività professionale volta all'ottenimento dell'agibilità ed all'accatastamento di alcuni capannoni, nell'interesse di altra impresa richiedente, stante il divieto - posto dall'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1895 - di costituire società aventi ad oggetto l'espletamento di prestazioni riservate a persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale e non essendo l'indicata attività corrispondente al servizio di natura imprenditoriale tipico delle c.d. società di engineering, bensì alle prestazioni tipiche del contratto d'opera intellettuale degli ingegneri; con conseguente nullità dei contratti stipulati dalla società per lo svolgimento dell'indicata attività.

1. Ved. Cass. 10 giugno 1994 n. 5648.R
Cod. civ. artt. 1418 , 2229 a 2232 ; L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 2 R; L. 2 maggio 1976 n. 183[R=L18376]; L. 31 marzo 1979 n. 92[R=L9279]; L. 12 febbraio 1981 n. 17[R=L1781]; L. 11 febbraio 1994 n. 109 R

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