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Sent. Corte Cost. 23/02/1994, n. 54

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Disciplina ex artt. 892 e 894 C.c. - Ordine di estirpazione in assenza del superamento normale tollerabilità - Impossibilità - Contrasto con art. 3 Cost. - Non sussiste.
1. Gli artt. 892 e 894 C.c. che stabiliscono le distanze per gli alberi e la facoltà del vicino di chiedere che siano estirpati gli alberi che sorgono a distanza inferiore a quella legale si differenziano, per contenuto e finalità, dalla disciplina delle immissioni, prevista nel precedente art. 844, che attiene alla responsabilità civile; pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 citt., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che non consentono al giudice di valutare se gli alberi e le piante sorgenti a distanza inferiore a quella legale debbano essere estirpati solo quando rechino al fondo confinante pregiudizio che superi la normale tollerabilità, come è invece consentito nel caso delle immissioni di cui all'art. 844.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 20 gennaio 1994 n. 473R.
Cost. art. 3 ; C.c. artt. 844, 892, 894

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