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Sent.C. Cass. 25/01/1995, n. 883

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Opposizione - Ordinanza relativa del Tribunale o della Corte d'appello - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione del giudice istruttore - Ricorso al Tribunale ex art. 11 L. n. 319/1980.
1. L'ordinanza con la quale il tribunale o la Corte d'appello decidono sull'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che risolve una controversia su diritti soggettivi, avente carattere definitivo, con attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, gli stessi diritti. 2. Il ricorso al Tribunale, a norma dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, contro il decreto con cui, nel corso di un procedimento civile, il giudice istruttore abbia liquidato il compenso di un consulente tecnico da lui nominato, può essere proposto dal difensore di una delle parti del giudizio senza necessità di una specifica procura, rientrando tale liquidazione nelle attività relative alla consulenza tecnica; peraltro, non è ravvisabile alcuna questione di competenza, denunciabile in cassazione, se in ordine a detto ricorso provvede una Sezione del Tribunale diversa da quella a cui è assegnata la causa di un Tribunale diviso in Sezioni non può sorgere alcuna questione di competenza relativamente all'assegnazione degli affari alle diverse Sezioni.

1. e 2. Conf. Cass. 25 novembre 1992 n. 12561 R.
Cost. art. 111 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11 R L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11

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