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Sent.C. Cass. 01/03/1995, n. 2338

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Determinazione - Tabelle ex D.P.R. n. 820/1983 - Riferimento al valore della controversia - Inapplicabilità art. 6 tariffa avvocati.
1. Ai fini della liquidazione degli onorari per il consulente tecnico d'ufficio si ha riguardo, a norma dell'art. 1 delle tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 (in attuazione dell'art. 2 L. 8 luglio 1980 n. 319), al valore della controversia, che si determina dalla domanda, ai sensi dell'art. 10, 1° c., C.p.c., il quale è espressione di principio valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza; né è consentito ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 6 della tariffa, in materia civile, degli onorari spettanti agli avvocati ed ai procuratori (D.M. 24 novembre 1990 n. 392) - la quale attenua la rigidità del criterio adottato dall'art. 10 cit. (stabilendo, nelle liquidazioni degli onorari a carico del soccombente, che, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) - atteso che si tratta di una norma speciale, estranea al quadro normativo dei compensi agli ausiliari del giudice.

1a. Come nota 1a. e 2a. a Cass. 25 gennaio 1995 n. 883.R
Cod. civ. art. 10, 1° comma ; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, art. 1 [R=DPR82083]; D.M. 24 novembre 1990 n. 392 art. 6

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