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Sent.C. Cass. 11/01/1995, n. 271

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione del giudice - Adesione alle conclusioni del consulente - Obbligo di motivazione particolareggiata - Non occorre - Idem per adesione del giudice a consulenza difforme da altra precedente.
1. Il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominativo, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire; anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente effettuata.

1. Ved. Cass. 19 gennaio 1990 n. 277 R. (In generale sulla valutazione della consulenza e sulla motivazione della sentenza che si uniforma alle conclusioni della consulenza più recente). 1a. Come nota 1a. a Cass. 7 gennaio 1995 n. 202.R

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