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Sent.C. Cass. 23/06/1995, n. 7100

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Pareri difformi dei consulenti tecnici di parte - Conseguenze.
1. Nel caso di difformi pareri di consulenti tecnici, in sede di legittimità non possono esser prospettati per la prima volta nuovi temi di dibattito non tempestivamente affrontati nella fase di merito né può censurarsi per difetto di motivazione la scelta di una delle consulenze operata dal giudice in sede d'appello, laddove, in particolare, questi aderisca alla nuova relazione che, esaminate e discusse adeguatamente le specifiche censure mosse a quella espletata in primo grado, sia pervenuta a conclusioni opposte, senza formare oggetto di tempestiva confutazione in quella sede.

1. Ved. Cass. 11 gennaio 1995 n. 271R: è sufficientemente motivata la decisione del giudice che aderisce alla consulenza tecnica d'ufficio anche se difforme da quella svolta in primo grado 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 giugno 1995 n. 6822.R

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