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Sent.C. Cass. 19/01/1990, n. 277

45626 45626
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Rinnovo in appello - Adesione dei giudice alla nuova consulenza - Espressa confutazione della consulenza di 1° grado - Non occorre.
1. Il giudice di appello - od il giudice di rinvio che abbia identica pienezza di poteri - quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere del nuovo consulente, non è tenuto a compiere in modo espresso e particolareggiato una confutazione delle difformi risultanze degli accertamenti tecnici espletati in prime cure, perché tale confutazione, se ed in quanto contenuta nell'elaborato dell'ultimo consulente, deve ritenersi implicita nell'adesione alle conclusioni del medesimo consulente.

1. Conf. Cass. 27 marzo 1984 n. 2005R, 8 giugno 1979 n. 3274R, 8 giugno 1977 n. 2359R

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