Sent.C. Cass. 10/03/1992, n. 2856 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/03/1992, n. 2856

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1. Geometra - Albo - Cancellazione per decisione del Consiglio nazionale - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Consiglio nazionale - Esclusione. 2. Geometra - Albo - Cancellazione
1. Con riguardo al ricorso per cassazione, proposto da un geometra contro la deliberazione del Consiglio nazionale dei geometri che ne ha disposto la cancellazione dall'albo professionale, il detto Consiglio nazionale difetta di legittimazione passiva, in quanto organo che ha emesso la decisione impugnata. 2. Il geometra, che venga dichiarato fallito deve essere cancellato dal relativo albo professionale, a norma dell'art. 10 lett. a) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, non trovandosi più nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto nell'albo stesso (art. 2 L. 7 marzo 1985 n. 75), per la perdita del pieno godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento.

1. Ved. Cass. 10 aprile 1978 n. 1655.[R=W10A781655] 2. Ved. Cass. 11 aprile 1987 n. 2129[R=W11A872129] e 6 agosto 1990 n. 7937 R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 10, lett. a)R; L. 7 marzo 1985 n. 75 art. 2R

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