Sent.C. Stato 06/03/1992, n. 159 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 06/03/1992, n. 159

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Concorrente escluso - Impugnazione risultati di gara - Mancanza di interesse. 2. Appalti oo.pp. - Albo nazionale dei costruttori - Iscrizione - A.T.I. - Lavori riconducibili a categorie diverse di specializzazione - Requisito dell'iscrizione per almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori - Accertamento. 3. Appalti oo.pp. - Albo nazionale dei costruttori - Iscrizione - A.T.I. - Iscrizione per almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori - Difetto per un'associata - Conseguente esclusione dalla gara. 4. Appalti oo.pp. - Licitazione privata - Prescrizione di lettera d'impegno - Sottoscrizione dell'impegno da parte di delegato - Ammissibilità - Fattispecie.
1. L'esclusione dalla gara riduce l'interesse dell'escluso a contrastare i risultati della gara a interesse di mero fatto. 2. L'art. 21 L. 8 agosto 1977 n. 584 modificato dall'art. 29 L. 3 gennaio 1978 n. 1 (che prevede che ciascuna delle imprese associate deve essere iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto) va interpretato nel senso che, allorché i lavori siano riconducibili a categorie diverse di specializzazione, il detto imporlo di un quinto dei lavori da appaltare può essere raggiunto da ciascuna impresa sommando i suoi (propri) importi di iscrizione nelle diverse categorie (senza che sia necessario che ciascuna impresa sia iscritta in ciascuna categoria per almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori). 3. Il difetto di requisito soggettivo, per mancanza in capo di una delle imprese associate dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto, secondo l'interpretazione dell'art. 21 legge n. 584 come modificato dall'art. 29 L. 3 gennaio 1978 n. 1, ha come conseguenze l'esclusione dell'associazione di impresa dalla gara e non, a posteriori, la revoca dell'aggiudicazione. 4. Nel caso in cui la lettera d'invito ad una licitazione privata preveda una dichiarazione di impegno a limitare la propria partecipazione esecutiva ad una data percentuale dei lavori e prescriva che detta dichiarazione sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nulla vieta che questi deleghi la sottoscrizione della dichiarazione ad altro soggetto.

1. Ved. C. Stato IV 23 gennaio 1986 n. 57[R=WCS23GE8657], IV 16 febbraio 1987 n. 104.[R=WCS16F87104] 2. Ved. C. Stato VI 15 novembre 1982 n. 566[R=WCS15N82566], VI 4 luglio 1991 n. 418.R
L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 21[R=L58477,A=21]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 29R

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