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Sent.C. Stato 04/07/1991, n. 418

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1. Appalti oo.pp. - Gare - A.T.I. - Associazione di tipo verticale - Ammissibilità a gare - Condizioni
1. La partecipazione a gare di appalto, per le unioni di imprese che si caratterizzino per un'organizzazione di tipo verticale, è condizionata dal presupposto della indicazione negli atti di gara (art. 11 lett. n L. 8 agosto 1977 n. 584, nel testo aggiunto dall'art. 10 L. 8 ottobre 1984 n. 687) di parti dell'opera dichiarate scorporabili, con specificazione del relativo importo.

1. Ricordiamo che le Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale (che è il titolo dell'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, associazioni che sono comunque vietate in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara (Art. 19, 3° e 4° c., L. 19 marzo 1990 n. 55, - sono i due tipi di associazioni, nettamente differenziati anche per quanto concerne i requisiti di idoneità delle imprese raggruppate, considerati dall'art. 21 della L. 8 agosto 1977 n. 584 come sostituito dall'art. 9 della L. 8 ottobre 1984 n. 687. L'associazione temporanea di tipo orizzontale è composta da due o più imprese che si impegnano ad eseguire pro quota tutti i lavori oggetto dell'appalto assumendo una responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante. Nell'associazione temporanea di tipo verticale - la quale si richiede quando siano indicate nel bando, «opere scorporabili» ed anche la categoria prevalente ed il suo importo - ciascuna delle imprese è responsabile limitatamente all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo. Ved. C. Stato V 3 maggio 1991 n. 725 R La L. 8 agosto 1977 n. 584 ha però cessato di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 - e cioè dal 4 gennaio 1992 - salvo che per le procedure per le quali il bando di gara era già stato pubblicato e l'offerta era stata presentata anteriormente alla suddetta data (come dispone l'art. 36, 1° c. del suddetto D.L.vo 1991 n. 406).
(L. 8 ottobre 1984 n. 687 art. 10[R=L68784,A=10]; L. 8 agosto 1977 n. 584 art. 11 lett. n)[R=L58477,A=11]

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