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Sent.C. Conti 10/06/1992, n. 39

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1. Opere pubbliche - Lavori in economia - Amministrazione diretta o cottimo fiduciario - Differenza. 2. Opere pubbliche - Lavori in economia - Cottimo fiduciario - Natura di appalto a trattativa privata.
1. A norma dell'art. 67 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 l'esecuzione dei lavori pubblici in economia può avvenire in amministrazione diretta ovvero per cottimi, mentre nel primo caso il funzionario incaricato deve curare direttamente la provvista del personale e del materiale necessari e disporre per il loro impiego, assumendo quindi le incombenze proprie dell'imprenditore, nella seconda ipotesi egli stabilisce invece sotto la sua responsabilità accordi con un imprenditore di fiducia sul quale graverà il compito di provvedere a tutto quanto necessario per la realizzazione dell'opera o dei lavoro. 2. L'istituto dell'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario costituisce una forma particolare di appalto a trattativa privata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e in presenza di presupposti di volta in volta richiesti.

1. e 2. Ved. C. Conti, Stato, 1° giugno 1992 n. 35 R (Sulla specifica ammissibilità del cottimo fiduciario), e 12 ottobre 1989 n. 2161 R (Sulla ammissibilità della trattativa privata in genere).
R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 67 [R=RD25MA95,A=67]

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