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Sent.C. Stato 19/10/2007, n. 5473

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1. Appalti ss.pp. - Cottimo fiduciario - Regole di gara - Obbligo P.A. della loro osservanza
1. L’utilizzo del sistema del cottimo fiduciario non consente comunque all’Amministrazione di prescindere dalla rigorosa osservanza delle regole di gara da essa stessa prestabilite: ciò in ragione dell’autovincolo assunto e in funzione del rispetto della par condicio dei concorrenti e del principio di legalità dell’azione amministrativa.

1a. - Sui lavori in economia ed il cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori pubblici ved. C. Conti, Abruzzo 20 luglio 1999 n. 572 R (L’accordo con l’impresa di fiducia - ex art. 67 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 - per l’esecuzione di lavori in economia con cottimo fiduciario, è un appalto come definito dall’art. 1655 Cod. civ.); C. Conti, Stato 21 aprile 1999 n. 23 R(1. Applicabilità dell’art. 1 del Cap. gen. Oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 al cottimo fiduciario. - 2. Condizioni per procedere con lavori in economia, per i quali è sempre necessaria la motivazione); C. Conti, Sicilia 5 giugno 1996 n. 173 R(Per la scelta del cottimista al quale affidare un cottimo fiduciario per l’esecuzione di lavori in economia non occorre gara né approvazione del contratto); C. Conti, Stato 15 gennaio 1996 n. 5 (Per l’esecuzione di opere militari con lavori in economia si applica l’art. 50, lett. c), R.D. 1932/365 anche dopo la sopravvenuta normativa comunitaria; ma il detto art. 50 è inapplicabile qualora si tratti di opere militari di interesse NATO); C. Conti, Stato 27 ottobre 1995 n. 141R (Sono a carico della P.A. le spese di collaudo per i lavori eseguiti in amministrazione diretta); C. C. Conti, Stato 26 ottobre 1995 n. 140 R(Sui caratteri dell’esecuzione dei lavori in economia); C. Conti, Stato 10 giugno 1992 n. 39 R(1. Il cottimo fiduciario affidato per l’esecuzione di lavori in economia ha natura di appalto a trattativa privata. - 2. Differenza fra l’esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta o con cottimo fiduciario); C. Conti, Stato 1 giugno 1992 n. 35R (1. Per l’esecuzione di lavori in economia il cottimo fiduciario è ammissibile per determinati tipi di intervento e particolare urgenza; è inammissibile per interventi richiedenti progettazione complessa. - 2. L’esecuzione di opera pubblica con lavori in economia per evitare economia di bilancio è inammissibile; ed è inammissibile anche per interventi intesi ad evitare aggravamento, da eventi atmosferici, dello stato già precario di un immobile).

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