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Sent.C. Cass. 02/09/1992, n. 10106

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1. Appalti - Rovina - Denuncia - Termine annuale ex art. 1669, 1° c., C.c. - Decorrenza - Momento rilevante - Prova - Consulenza tecnica - Necessità in ogni caso - Esclusione - Accertamenti del giudice - Contenuto.
1. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile previsto dall'art. 1669, 1° c., C.c. a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causate dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente fare riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza ed a semplici sospetti; la prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi, indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all'appaltatore; è compito pertanto del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli se le già avvenute comunicazioni all'appaltatore non integrino di per sé delle vere e proprie denunzie, atte a far decorrere il termine prescrizionale.

1. Sulla conoscenza idonea a far decorrere il termine di decadenza dell'azione prevista dall'art. 1669, conf. Cass. 8 agosto 1990 n. 8053 R. Ved. nota a Cass. 29 luglio 1992 n. 9081R
C.c. ari. 1669, 3° c.

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