FAST FIND : GP826

Sent.C. Cass. 26/05/1993, n. 5920

44020 44020
1. Appalti - Gravi difetti - Responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 C.c. - Termine di dieci anni dal compimento dell'opera - Attinenza ai presupposti della responsabilità e non all'esercizio dell'azione - Termine annuale per la denuncia e successiva azione entro l'anno dalla scoperta - Decorrenza - Constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo - Insufficienza - Limite.
1. Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 C.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione, la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi; quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegna un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, attraverso una relazione di consulenza tecnica) non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.

1. Conf. Cass. 2 settembre 1992 n. 10106 R. Ved. Cass. 11 febbraio 1977 n. 611[R=W11F77611] (Sul termine per la proponibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 Cc.). Ved. nota a Cass. 26 aprile 1993 n. 4900 R
C.c. art. 1669

Dalla redazione