FAST FIND : GP796

Sent.C. Cass. 13/07/1993, n. 7738

43990 43990
1. Società di professionisti - Divieto di costituzione ex artt. 1 e 2 L. 1939 n. 1815 - Ambito di operatività - Attività prestata da ditta individuale - Estensione.
1. Il divieto di esercizio in forma societaria delle attività di consulenza ed assistenza tecnica (artt. 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815) - che si applica a tutte le professioni protette, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi (art. 2229 C.c.) - è fondato sulla tutela del carattere strettamente personale della prestazione sancito dall'art. 2232 C.c. e, pertanto, deve ritenersi esteso all'ipotesi in cui l'impresa, posta in essere a supporto della professione intellettuale, sia, anziché una società, una ditta individuale, essendo rispetto a questa ravvisabile la medesima ratio del predetto divieto, posto a tutela del rapporto personale e fiduciario tra professionista e cliente; per non incorrere in tale divieto, l'impresa (societaria od individuale) non deve avere come scopo l'offerta dell'opera propria del professionista, bensì prodotti o servizi diversi e più complessi, trascendenti l'oggetto delle professioni protette, ovvero deve limitarsi alla realizzazione e gestione di mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

1. Ved. Cass. 7 gennaio 1993 n. 79 R, 13 maggio 1992 n. 5656 R, 21 marzo 1989 n. 1405 R, C. Cost. 21 gennaio 1988 n. 71[R=WCC21GE8871] (che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale della L. 1939 n. 1815), Cass. 30 gennaio 1985 n. 566 R.
C.c. art. 2229 e 2232; L. 23 novembre 1939 n. 1815, artt. 1 e 2 R

Dalla redazione