Sent.Corte Cost. 09/05/1996, n. 152 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.Corte Cost. 09/05/1996, n. 152

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1. Appalti oo.pp. - Arbitrato - Clausola arbitrale ex art. 47 Cap. gen. - Derogabilità solo nell'invito a gara o nel bando - Esclusione della declinatoria unilaterale dei contraenti - Incostituzionalità.
1. In base al congiunto disposto degli artt. 24 primo comma e 102 primo comma Cost., il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi unicamente nella libera scelta delle parti e non nella legge, o più generalmente in una volontà autoritativa; pertanto, è in contrasto con tali parametri costituzionali l'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741, che ha sostituito l'art. 47 del Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nella parte in cui, prevedendo che la competenza arbitrale può essere derogata solo con clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in corso di trattativa privata, non consente che la competenza possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, come invece avveniva nel vecchio testo dell'art. 47 Cap. gen. oo.pp.

1. Ved. C. Cost. 27 febbraio 1996 n. 54, [R=WCC27F9654] 10 giugno 1994 n. 232[R=WCC10G94232], 2 giugno 1994 n. 206[R=WCC2G94206], 23 febbraio 1994 n. 49[R=WCC23F9449], 27 dicembre 1991 n. 488[R=WCC27D91488], 14 giugno 1977 n. 127[R=WCC14G77127] e 2 maggio 1958 n. 35 [R=WCC2MA5835]
Cost. artt. 24, 1° c. e 102, 1° c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 art. 47[R=DPR106362,A=47]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16[R=L74181,A=16]

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