Sent.C. Cass. 25/05/1998, n. 5200 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 25/05/1998, n. 5200

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Giudizio arbitrale ex art. 47 Cap. gen. oo.pp. - Non obbligatorio.
1. In tema di contratti e rapporti di pubblico appalto relativi alla realizzazione di opere pubbliche, la obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista testualmente dall'art. 16 della L. n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del D.P.R. n. 1063 del 1962 (che prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria), è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte Cost. 9 maggio 1996 n. 152). Pertanto, a seguito del ripristino della norma di cui al citato art. 47 (immediatamente applicabile anche in sede di giudizio di legittimità), le parti hanno facoltà di agire dinanzi al giudice ordinario pur in presenza del principio di normale devoluzione agli arbitri delle controversie in materia di lavori pubblici, mentre al convenuto è altresì riconosciuta facoltà, in caso di promozione del giudizio arbitrale, di chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla domanda di arbitrato, che la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, senza che la controparte abbia facoltà di opporsi.

1. Conf. Cass. 10 novembre 1997 n. 11048R. C. Cost. 9 maggio 1996 n. 152 R.
Cost. art. 136; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47; [R=DPR106362,A=47] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16[R=L74181,A=16]

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