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Sent.C. Cass. 21/02/1996, n. 1334

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Azione risarcimento danni - Azione per eliminazione difetti e riduzione prezzo - Contenuti alternativi - Surrogabilità di una con l'altra - Esclusione.
1. L'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità, i vizi o la mancanza di qualità dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, a quella diretta all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi od alla riduzione del prezzo specificamente prevista dall'art. 1668 Cod. civ.; le predette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra ed in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta e neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistono danni ulteriori cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito, salvo il diritto all'eventuale rivalutazione monetaria.

1. Ved. Cass. 4 novembre 1994 n. 9078.[R=W4N949078] 1a. Come nota 2a., 3a. e 4a. a Cass. 10 gennaio 1996 n. 169.R
Cod. civ. art. 1668

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