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Sent.C. Cass. 11/09/1997, n. 8929

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1. Appalti - Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere con uso del mezzo privato.
1. Il cosiddetto infortunio in itinere è indennizzabile solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto sia reso necessario dall'impossibilità di altra ragionevole scelta, sicché non è sufficiente che manchi il mezzo pubblico di trasporto, ma occorre anche che la distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione del lavoratore sia tale da non poter essere percorsa a piedi. (Nella specie la Corte suprema ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto l'infortunio in itinere in un'ipotesi in cui la distanza dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro era inferiore a cinquecento metri).

1. Ved. nota a Cass. 6 agosto 1997 n. 7259 R

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